[A] Sul riparto di giurisdizione in materia di revoca di finanziamento per la realizzazione di un’opera pubblica dopo l’aggiudicazione a seguito di un’interdittiva antimafia. [B] Sui casi in cui le singole imprese riunite in A.T.I. possono esperire azioni, anche scaturenti dal rapporto pubblico instaurato con la p.a., direttamente nei confronti della stazione appaltante. [C] Sulla (in)sussistenza di un margine di apprezzamento in capo alla stazione appaltante circa l’annullamento in autotutela di un’aggiudicazione a seguito dell’emanazione di un’interdittiva antimafia nei confronti dell’aggiudicatario. [D] Sulla (in)applicabilità dell’art. 94, co. 3 del d.lgs. 159/2011 che prevede il pagamento del valore delle opere già eseguite per le attività svolte dall’appaltatore destinatario di un’interdittiva antimafia ai rapporti che scaturiscono da contratti di finanziamento pubblico.
SENTENZA N. ****
[A] Va preliminarmente affermata la giurisdizione del giudice adito. Le contestazioni mosse da parte attrice si inseriscono in un rapporto tra ente pubblico creditore e soggetto finanziato, nel quale sono riconoscibili posizioni sostanziali di diritto soggettivo e non di mero interesse legittimo. Tale certamente deve qualificar...