[A] Sulla possibilità, nella vigenza dell’art. 241 del d.lgs. 163/2006 come modificato dalla l. 190/2012, che l’autorizzazione della p.a. di una clausola compromissoria in un contratto d’appalto pubblico intervenga successivamente al bando di gara o all’invito e sulla (im)possibilità di configurare la delibera di approvazione del contratto quale autorizzazione. [B] Sulla (ir)retroattività dell’abrogazione dell’art. 241, co. 1 del d.lgs. 163/2006 così come modificata dalla l. 190/2012, concernente la necessità dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante della clausola compromissoria contenuta in un contratto d’appalto pubblico, intervenuta con il d.lgs. 50/2016. [C] Sulla (im)possibilità di configurare una responsabilità diretta dell’ente finanziatore di un’opera pubblica nei confronti dell’impresa appaltatrice per gli inadempimenti o i ritardi della stazione appaltante finanziata e sul caso in cui la stazione appaltante può proporre azione di rivalsa nei confronti dell’ente finanziatore che svolga funzioni di alta vigilanza. [D] Sulla responsabilità del committente pubblico nei confronti dell’appaltatore in caso di ritardo nel pagamento degli acconti o del saldo dovuto alla tardiva erogazione di un finanziamento da parte di un altro ente pubblico. [E] Premessi, nella vigenza del d.p.r. 207/2010, l’obbligo di sottomissione dell’appaltatore alle varianti delle opere pubbliche non eccedenti 1/5 dei lavori pattuiti e le possibili scelte dell’impresa nel caso in cui la stazione appaltante presenti varianti che superino tale soglia, sulla necessità, ai fini della validità ed efficacia dell’atto di sottomissione, che l’impresa firmi o meno l’atto stesso nei diversi casi in cui le varianti superino o restino al di sotto della soglia del c.d. quinto d’obbligo. [F] Sul termine di prescrizione degli interessi relativi al corrispettivo di un appalto pubblico.
SENTENZA N. ****
[A] L’art. 241 d.lgs. n. 163 del 2006, sostituito dall’art. 1 comma 19 della legge n. 190 del 2012 (cd. legge anticorruzione) e applicabile ratione temporis, prevedeva che “l’inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell’avviso con cui è indetta la gara, ovvero, per le pr...