[A] Sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e corte dei conti in materia di risarcimento richiesto dall’amministrazione appaltante al professionista che abbia svolto l’incarico di progettista e direttore dei lavori per l’esecuzione di un’opera pubblica. [B] Sulla decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di accertamento dell’inadempimento, e della conseguente azione di condanna al risarcimento dei danni, del progettista incaricato della progettazione e direzione di lavori pubblici e sulla (in)applicabilità dell’art. 2226 c.c. in tema di decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia per i vizi dell’opera alle suddette prestazioni professionali. [C] Sull’onere probatorio posto in capo al professionista intellettuale, anche ove esso sia una società di ingegneria capogruppo di A.T.I. e progettista di lavori pubblici, che intenda andare esente da responsabilità professionale e sull’individuazione delle specifiche caratteristiche della responsabilità del progettista di un’opera pubblica. [D] Sulla natura giuridica del R.T.I. e sulla disciplina che regola il rapporto interno tra le imprese raggruppate. [E] Sulla responsabilità solidale di mandataria e mandanti nei confronti della stazione appaltante per i contratti pubblici stipulati dal R.T.I. con la p.a..
SENTENZA N. ****
[A] Si riportano i condivisibili e consolidati orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità, richiamati anche dalle parti, proprio in materia di delimitazione della competenza giurisdizionale delle controversie relative alla responsabilità risarcitoria del professionista incaricato nell’ambito di un appal...