[A] Sulla gravità che i vizi dell’opera debbono raggiungere affinché risulti fondata la risoluzione di un contratto d’appalto da parte del committente e sui rimedi esperibili da quest’ultimo ove i vizi non raggiungano la predetta gravità. [B] Sull’onere probatorio posto in capo al committente che faccia valere in giudizio la garanzia per i difetti dell’opera, anche nel caso in cui sia stato già emesso il CRE. [C] Sull’applicabilità agli appalti a corpo della disciplina in tema di difetti dell’opera. [D] Sui criteri di quantificazione della somma dovuta per la riduzione del prezzo di un appalto in presenza di vizi e difetti dell’opera.
SENTENZA N. ****
[A] Secondo noto principio, proprio dell’appalto e cristallizzato nell’art. 1668, comma II, c.c. (su cui v. anche infra, sub X.2.), per cui, “soltanto nel caso che i difetti dell’opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione”, può accordarsi “la risoluzione del contratto”, “mentre negli ...