[A] Sui casi in cui l’inerzia della stazione appaltante nel predisporre una perizia in variante in corso d’opera è idonea ad integrare gli estremi del grave inadempimento in materia di appalti pubblici. [B] Sui criteri di quantificazione del maggiore valore delle opere il cui pagamento è dovuto dalla stazione appaltante all’appaltatore in caso di risoluzione di un contratto d’appalto pubblico: prezzo contrattualmente pattuito o valore venale ai prezzi di libero mercato? [C] Sui criteri di quantificazione, nella vigenza del d.lgs. 163/2006, del danno da mancato guadagno dell’appaltatore in caso di risoluzione di contratto d’appalto pubblico per inadempimento della stazione appaltante. [D] Sull’individuazione delle specifiche riserve per le quali, ai sensi del co. 6 dell’art. 190 del d.p.r. 207/2010, non è necessaria l’immediata iscrizione nel registro di contabilità da parte dell’appaltatore. [E] Sulle ipotesi in cui viene meno l’onere dell’appaltatore di iscrivere tempestivamente le riserve in materia di appalti pubblici. [F] Sul momento in cui l’appaltatore è tenuto ad iscrivere riserva per i fatti di natura continuativa, con particolare riguardo al caso delle riserve per anomalo andamento dei lavori provocato dalla mancata predisposizione di una variante da parte della stazione appaltante. [G] Sull’obbligo dell’appaltatore di iscrivere riserva per i fatti noti alla stazione appaltante.
SENTENZA N. ****
[A] Osserva a riguardo la Corte che, come correttamente viene dato conto nella sentenza impugnata, l’inerzia dimostrata dalla stazione appaltante nel predisporre una perizia in variante integra gli estremi del grave inadempimento. Il principio che il ritardo della stazione appaltante nella predisposizione di una variante in c...