[A] Premessa la ratio del co. 3 dell’art. 118 del d.lgs. 163/2006, sull’(in)applicabilità dell’istituto della sospensione dei pagamenti della stazione appaltante in favore dell'appaltatore che non trasmetta nei termini le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista, ove l’appaltatore sia dichiarato fallito o il contratto d’appalto pubblico si sciolga. [B] Sulla responsabilità solidale nei confronti di stazione appaltante, subappaltatori e fornitori, nella vigenza del d.lgs. 163/2006, della capogruppo o mandataria di ATI per le obbligazioni assunte dalla società consortile costituita dalla stessa ATI per l’esecuzione di lavori pubblici.
SENTENZA N. ****
[A] Occorre soffermarsi sulla ratio complessiva della disposizione legislativa in esame, la quale non è, in via principale, quella di approntare una tutela dei diritti di credito del subappaltatore, bensì quella di favorire la corretta e razionale esecuzione dei lavori e quindi l’interesse dell’amministrazione a conseguir...