[A] Sulla (non) lesività, anche ai fini del risarcimento del danno richiesto dall’appaltatore, della segnalazione all’ANAC da parte della p.a. committente di una vicenda risolutiva di un appalto pubblico. [B] Sulla (in)idoneità di un singolo inadempimento pregresso di un’impresa a giustificare ex se l’esclusione della partecipazione a gare d’appalto in assenza di una specifica valutazione prognostica della stazione appaltante. [C] Sulla natura di contratto autonomo di garanzia della cauzione definitiva prestata dall’appaltatore mediante fideiussione in forza della quale il garante è tenuto al pagamento “a semplice richiesta” con rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1944 e 1957 c.c. e sullo specifico caso in cui non opera il conseguente principio generale secondo cui l’appaltatore non può impedire l’escussione del garante. [D] Sull’individuazione delle obbligazioni e dei danni garantiti dalla cauzione definitiva nella vigenza dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016 con particolare riguardo alla legittimità del trattenimento da parte della p.a. committente della cauzione per un importo pari alla clausola penale a titolo di danno da ritardo contenuta in un contratto d’appalto pubblico. [E] Sull’onere probatorio posto in capo alla stazione appaltante che intenda escutere la cauzione definitiva circa l’an ed il quantum dei pregiudizi subiti e delle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempimento dell’appaltatore.
SENTENZA N. ****
[A] Invero, è utile richiamare l’indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo cui “le segnalazioni di questo tipo sono prive di carattere provvedimentale, trattandosi di atti prodromici all’annotazione nel Casellario informatico tenuto dall’Autorità e, come tali, privi di autonoma lesività” (cf...