[A] Premessa la disamina dell’istituto dell’accordo bonario per i lavori nella vigenza dell’art. 205 del d.lgs. 50/2016, sulla (in)sussistenza di automatismi che vincolino le parti all’instaurazione del procedimento di accordo bonario ove le riserve apposte dall’appaltatore determinino una possibile variazione dell’importo economico dell’opera pubblica oltre le soglie percentuali predeterminate dalla norma. [B] Sulla natura sostanziale dell’obbligo di sopralluogo posto in capo all’appaltatore di opere pubbliche. [C] Sulle conseguenze, anche in punto di responsabilità, e sulla portata della dichiarazione dell'appaltatore di opere pubbliche di aver esaminato la situazione dei luoghi e di averne valutato i riflessi sull'esecuzione dell'opera. [D] Premesso l’obbligo dell’appaltatore di opere pubbliche di verificare la validità tecnica del progetto fornito dalla committenza, sui casi in cui la c.d. “sorpresa geologica” o le difficoltà geologiche occulte scoperte durante l’esecuzione dell’opera debbano ritenersi prevedibili e conoscibili dall’appaltatore, pertanto insuscettibili di fondare una richiesta di indennizzo, ovvero debbano ritenersi idonee ad escludere ogni responsabilità dell’appaltatore.
SENTENZA N. ****
[A] Si osserva in proposito che l'art. 205 del pro tempore vigente codice degli appalti di cui al D.lgs. 50/2016 (entrato in vigore a decorrere 19.4.2016) offre uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie che si verificano successivamente alla stipula del contratto di appalto. Tale norma richiama, con sostanz...