[A] Sulla (in)sussistenza di un obbligo in capo al subappaltatore di riassorbire il personale utilizzato da parte dell’appaltatore subappaltante in tema di appalti pubblici. [B] Sulle modalità con cui deve essere formulata una clausola sociale contenuta in un disciplinare di gara ai fini della sua validità. [C] Sulla possibilità che il giudice quantifichi in via equitativa il danno per il mancato utile conseguito dall’impresa ove i lavori non siano stati regolarmente eseguiti per inadempimento della stazione appaltante e sui parametri che il giudice può utilizzare per determinare il lucro cessante dell’appaltatore. [D] Sui presupposti del riconoscimento del danno curricolare a favore dell’appaltatore che, in ragione dell’inadempimento della stazione appaltate, abbia perso l’opportunità di partecipare ad altre gare in materia di appalti pubblici.
SENTENZA N. ****
[A] La subappaltante ha anzitutto sostenuto che il rispetto della c.d. clausola sociale graverebbe sul subappaltatore in forza della legge. Secondo tale ricostruzione, in altri termini, al subappalto ammesso dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici seguirebbe ex se l’assunzione da parte del subappaltatore dell’ob...