[A] Premessi i principi concernenti la portata probatoria della fattura circa l’esistenza del credito, sulla (in)idoneità della stessa a dimostrare la congruità del pagamento richiesto dall’appaltatore al committente e sulla (ir)rilevanza in tal senso dell’inserimento della fattura nelle scritture contabili della committente in tema di appalto. [B] Sulle finalità dell’istituto della riserva in materia di appalti pubblici. [C] Sull’(in)applicabilità della disciplina delle clausole vessatorie di cui all’art. 1341, co. 2 c.c. al caso in cui un contratto d’appalto pubblico richiami nella sua interezza il capitolato generale d’appalto come parte integrante del contratto. [D] Premessa l’individuazione delle pretese che devono essere oggetto di riserve e delle modalità di iscrizione delle medesime, sull’obbligo dell’appaltatore di confermare la riserva all’atto della sottoscrizione del conto finale.
SENTENZA N. ****
[A] Ora, costituisce principio consolidato quello per cui, ai sensi degli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le fatture – come le scritture contabili – fanno prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma sono inidonee a fornire la dimostrazione tanto dell’esistenza, quanto della liquidità di un credito, poiché non assumo...