[A] Sulla (im)mutabilità della composizione soggettiva dell’A.T.I., sul rapporto giuridico vigente tra capogruppo ed associate in A.T.I. e sulla gestione fiscale e contabile dei servizi o delle opere fornite dall’ATI nei differenti casi in cui esse siano frazionabili ed eseguibili autonomamente dalle singole associate o indivisibili ed indistinte poiché le imprese raggruppate si organizzano in A.T.I. orizzontale. [B] Sulla (im)possibilità, in caso di riforma della sentenza di condanna al pagamento di somme in favore della mandataria di un’A.T.I., di evocare in proprio la predetta mandataria nel successivo giudizio instaurato dal solvens per la ripetizione dell’indebito
SENTENZA N. ****
[A] Secondo la disciplina delle associazioni temporanee d’imprese, sono pacifici alcuni principi: è immutabile la composizione soggettiva dell’ATI, sicchè la posizione di capogruppo non è cedibile ed è insensibile alle sorti dell’azienda ceduta; l’azienda capogruppo è titolare di un mero mandato collettivo gratuito...