[A] Sulla (im)possibilità di stipulare un contratto pubblico mediante manifestazione di volontà o comportamenti concludenti o meramente attuativi, in assenza di forma scritta. [B] Sulla diversa natura della revoca dell’aggiudicazione e del recesso dal contratto d’appalto pubblico e sui differenti momenti in cui la p.a. può ricorrere ai predetti istituti. [C] Premessa la configurabilità della responsabilità precontrattuale della p.a. in tema di affidamento di appalti pubblici, sulla responsabilità della p.a. nel caso in cui la medesima chieda all’impresa aggiudicataria di eseguire anticipatamente il contratto d’appalto pubblico, ma, successivamente, proceda alla revoca dell’aggiudicazione e sui limiti entro cui al privato può essere riconosciuto il risarcimento per il danno subito dalla suddetta revoca anche in ragione della perdita di chances. [D] Sulle voci di danno che devono essere riconosciute al privato a titolo di lucro cessante in caso di responsabilità precontrattuale della p.a. in materia di appalti pubblici, con particolare riguardo al danno curricurale ed all’onere della prova circa la sussistenza del danno.
SENTENZA N. ****
[A] La giurisprudenza statuisce nettamente come i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai...