Premessa la disamina dei termini entro cui, nella vigenza del d.m. 145/2000, la stazione appaltante è tenuta ad esaminare e valutare le riserve apposte dall’appaltatore e l’appaltatore a proporre le eventuali domande in giudizio volte a far valere le proprie pretese, sul momento da cui decorre il termine di 60 giorni previsto dall’art. 33 del d.m. 145/2000 per la proposizione dell’azione giudiziale da parte dell’appaltatore e sull’onere dell’appaltatore di impugnare la determinazione finale con cui la stazione appaltante abbia definito le riserve.
SENTENZA N. ****
Va rilevato che secondo il sistema normativo vigente ed applicabile al caso di specie, l’art. 32 comma 1 del d.m. 145/2000 prevede che le riserve apposte dall’appaltatore non oggetto di accordo bonario sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro 90 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo. È inoltre p...