[A] Sugli atti, anche differenti dal registro di contabilità, sui quali l’appaltatore può iscrivere le riserve e sul momento a partire dal quale decorre il termine, a pena di decadenza, per l’iscrizione delle predette riserve anche nel caso in cui non sia ancora noto il quantum della pretesa. [B] Sulle conseguenze del ritardo nel collaudo da parte della stazione appaltante e sulle facoltà poste in capo all’appaltatore che intenda richiedere il pagamento del prezzo dell’appalto pubblico ed il risarcimento dei maggiori oneri sostenuti. [C] Sulla disciplina ad hoc concernente la quantificazione degli interessi dovuti in caso di ritardo nei pagamenti degli appalti pubblici nella vigenza degli artt. 143 e 144 del d.p.r. 207/2010. [D] Sul momento da cui decorrono gli interessi al tasso legale per le riserve apposte dall’appaltatore in relazione ad un appalto pubblico.
SENTENZA N. ****
[A] L’appaltatore ha la possibilità di avanzare inizialmente le pretese in atti diversi dal registro di contabilità, in quanto può agevolmente verificarsi che tra l’evento pregiudizievole e la sottoscrizione del registro di contabilità vi siano altri atti relativi all’appalto che possono costituire sede idonea per la ...