[A] Sull’onere dell’appaltatore, che abbia apposto tempestivamente riserva per i vizi progettuali di un’opera pubblica, di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. [B] Sull’obbligo dell’appaltatore di controllare la validità tecnica del progetto fornito dal committente, con particolare riguardo alle caratteristiche geologiche del terreno sul quale l’opera pubblica deve essere realizzata, e sulla responsabilità dello stesso ove i lavori siano ritardati per le condizioni geologiche del terreno. [C] Sul diritto della stazione appaltante, nelle ipotesi tassativamente previste dal legislatore, di ottenere, ai medesimi patti, condizioni e prezzi previsti dal contratto d’appalto pubblico originario, una variazione dei lavori nel limite del 20% dell’importo contrattuale senza che l’appaltatore possa rifiutarsi di proseguire i lavori. [D] Sui presupposti oggettivi e soggettivi necessari ai fini della risoluzione del contratto d’appalto pubblico per i ritardi dell’appaltatore a mente dell’art. 136 del d.lgs. 163/2006. [E] Sulla (non) debenza all’appaltatore dell’indennità pari al 10% delle opere eseguite, prevista per il recesso, nel caso di esercizio da parte della stazione appaltante del diritto di risoluzione del contratto d’appalto pubblico. [F] Sull’(in)idoneità delle attestazioni del direttore dei lavori ad assumere valenza di prova documentale dei danni asseritamente subiti dalla stazione appaltante in tema di appalti pubblici.
SENTENZA N. ****
[A] La società odierna appellante ha proposto domanda di risoluzione del contratto d’appalto deducendo la sussistenza di vizi progettuali, ed essendo pertanto gravata dall’onere di fornire la prova dei fatti dedotti a sostegno della domanda. Tale impostazione trova peraltro puntuale conferma nella giurisprudenza di legitti...