[A] Sulle pretese dell’appaltatore che devono essere oggetto di riserva, con particolare riguardo agli interessi moratori dovuti per il ritardo nel pagamento da parte della stazione appaltante in materia di appalti pubblici. [B] Sulla rilevabilità in giudizio della decadenza o della rinuncia alla riserva in materia di appalti pubblici. [C] Sulle voci di danno risarcibili all’impresa appaltatrice in caso di ritardo nell’emissione del certificato del collaudo da parte della stazione appaltante e sull’onere probatorio in tal caso posto in capo all’appaltatore. [D] Sull’applicabilità della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi alla somma dovuta dalla p.a. committente all’appaltatore per i danni cagionati dal prolungarsi della polizza fideiussoria stipulata per un contratto d’appalto pubblico e determinati dal ritardo nell’emissione del certificato del collaudo da parte della stazione appaltante, con particolare riguardo all’onere probatorio posto in capo all’appaltatore.
SENTENZA N. ****
[A] La normativa in materia di riserve è applicabile esclusivamente per le pretese che non solo siano ricollegabili all'esecuzione dell'opera, ma che comportino anche un aumento della somma dovuta all'appaltatore in corrispettivo dell'esecuzione dell'opera stessa. Esulano, viceversa, dal sistema delle riserve le richieste dell...