[A] Sul riparto di giurisdizione in tema di azione per il recupero del credito per i lavori eseguiti in relazione ad un contratto d’appalto di opere pubbliche. [B] Sull’onere probatorio posto in capo all’appaltatore che intenda far valere in giudizio le pretese derivanti dalle riserve apposte. [C] Sui termini entro cui l’appaltatore è tenuto ad apporre le riserve relative ai danni subiti per la sospensione dei lavori disposta dall’amministrazione ove manchi il verbale di sospensione ed in caso di fatti produttivi di danno continuativo. [D] Sull’onere dell’appaltatore di quantificare immediatamente le pretese rappresentate mediante riserva e sulle modalità con cui la riserva deve essere apposta in caso di fatti produttivi di danno continuativo o non immediatamente quantificabile. [E] Sui costi che devono essere ricompresi in quelli di sicurezza ai fini dello scorporo dall’importo assoggettato a ribasso d’asta, con particolare riguardo alla voce “ponteggi” ed in generale alle opere provvisionali quali puntelli, armature, centine, trabattelli, ponti su cavalletto, parapetti nonché alla voce “armatura di protezione dello scavo” ed agli adempimenti previsti dal Titolo I del d.lgs 81/2008 e s.m.i..
SENTENZA N. ****
[A] Deve ritenersi pacifico che l’art. 133 del D.Lgs 104/2010 ha attribuito alla giurisdizione amministrativa tutte le controversie relative alla procedura di scelta del contraente mentre quelle riguardanti la fase di esecuzione del contratto sono devolute al G.O. in considerazione del fatto che riguardano diritti ed obblighi...