[A] Sul momento a partire dal quale, ai fini del calcolo del dies a quo della prescrizione decennale del diritto di credito, l’appaltatore, nell’ipotesi in cui il collaudo non venga effettuato, può pretendere il pagamento della rata di saldo dovuta dal committente per i lavori realizzati in esecuzione di un contratto d’appalto pubblico nella vigenza dell’art. 5 della l. 741/1981. [B] Sulle modalità con cui, ai fini dell’interruzione della prescrizione prevista dall’art. 2944 c.c., deve manifestarsi il riconoscimento del diritto da parte del soggetto contro il quale lo stesso può essere fatto valere. [C] Sul momento a partire dal quale decorre la prescrizione del credito relativo agli interessi dovuti all’appaltatore per il ritardato pagamento dei corrispettivi di un appalto pubblico nella vigenza della l. 741/1981. [D] Sull’onere probatorio posto a carico del soggetto che richieda il risarcimento per lesione dell’immagine.
SENTENZA N. ****
[A] L'art. 2935 c.c. stabilisce che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Si osserva che tenuto conto di quanto predicato dalla disposizione sopra citata e dall’articolo 5, c. 1, 4 e 5 della legge 741/1981 - applicabile ratione temporis - (a sua volta espressamente richiamat...