[A] Sull’obbligo dell’appaltatore di segnalare al committente le situazioni o le carenze progettuali che rendono l’opera non utilizzabile ai fini contrattualmente pattuiti. [B] Sull’obbligo della p.a. committente di predisporre un progetto esecutivo immediatamente cantierabile e sulle conseguenze della mancata osservanza di tale obbligo anche nel caso in cui l’appaltatore abbia dichiarato l’esecutività di un progetto incompleto. [C] Sulle conseguenze, in punto di responsabilità contrattuale dell’appaltatore, della dichiarazione di conoscenza delle opere da eseguire e delle condizioni locali resa dall’impresa ai sensi dell’art. 106 del d.p.r. 207/2010. [D] Sull’onere probatorio posto in capo al creditore o al danneggiato che agiscano per il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1223 c.c..
SENTENZA N. ****
[A] Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'appaltatore, essendo tenuto alla realizzazione di un'opera tecnicamente idonea a soddisfare le esigenze del committente risultanti dal contratto, ha il conseguente dovere di rendere edotto il committente medesimo di eventuali obiettive situazioni o carenze del progetto, ...