[A] Sulla (in)compatibilità dell’istituto del pagamento diretto del subappaltatore ex art. 118, co. 3 d.lgs. 163/2006 con l’ipotesi in cui sia stata attivata la procedura di concordato preventivo o venga dichiarato il fallimento dell’appaltatore e sulle modalità con cui il subappaltatore, in tal caso, può esigere il pagamento dei compensi dovuti per i lavori eseguiti in tema di appalto di opere pubbliche. [B] Sui caratteri della simulazione per interposizione con particolare riguardo ai contratti aventi la forma scritta ad substantiam. [C] Sulle modalità con cui il principio di residualità dell’azione di indebito arricchimento si declina nella materia degli appalti pubblici. [D] Sull’estensione dell’indennità dovuta dalla p.a. ai privati in caso di indebito arricchimento della stessa ai sensi dell’art. 2041 c.c., con particolare riguardo al danno emergente ed al lucro cessante.
SENTENZA N. ****
[A] Secondo la giurisprudenza di legittimità, “il pagamento diretto del subappaltatore ex art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, attiene al solo appalto in corso con un’impresa "in bonis", non essendo, di contro, compatibile con l’ipotesi in cui, a seguito della dichiarazione di fallimento dell’appaltatore, si real...