[A] Sul valore da prendere in considerazione ai fini dell’attribuzione della competenza per materia al Tribunale Ordinario o a quello delle Imprese per questioni sorte in relazione all’esecuzione di contratti d’appalto pubblici applicativi di un accordo quadro nella vigenza del d.lgs. 163/2006. [B] Sull’(in)ammissibilità o (im)procedibilità della domanda proposta in sede ordinaria, anche in via riconvenzionale, dal creditore nei confronti del fallimento. [C] Sulle pretese dell’appaltatore che devono essere oggetto di riserva e sulla natura giuridica dell’istituto. [D] Sui compensi, restituzioni e risarcimenti cui ha diritto l’appaltatore in caso di ritardo nell’esecuzione del collaudo, sulla natura di mera presunzione della responsabilità della stazione appaltante per il predetto ritardo e sulla necessità che l’appaltatore richieda espressamente nell’atto di collaudo i compensi, le restituzioni ed i risarcimenti dovutigli. [E] Sulla natura di obbligazione di valuta, con conseguente inapplicabilità della rivalutazione monetaria e decorrenza degli interessi legali da un’espressa messa in mora diversa dalla riserva, dell’equo compenso riconosciuto all’appaltatore per un appalto pubblico ai sensi dell’art. 1664, co. 2 c.c..
SENTENZA N. ****
[A] Ai fini di una migliore comprensione della vicenda, occorre premettere che la disciplina applicabile ai fini della decisione è individuabile nel D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010 (regolamento d’esecuzione ed attuazione del predetto D.Lgs. 163/2006, nella formulazione vigente in virtù delle abrogazioni previste...