[A] Sulla possibilità o meno che la mancata sottoscrizione del conto finale nei termini pattuiti e la sottoscrizione del medesimo senza conferma delle riserve apposte nel registro di contabilità configuri presunzione relativa di accettazione del conto finale da parte dell’appaltatore. [B] Sulla possibilità per la p.a. di procedere immediatamente al recupero delle somme che risultino corrisposte all’appaltatore in misura maggiore rispetto al dovuto risultante dal conto finale sottoscritto dallo stesso appaltatore senza riserve. [C] Sull’obbligo posto in capo all’appaltatore, a pena di decadenza, di apporre apposita riserva per ogni pretesa aggiuntiva rispetto al prezzo pattuito, anche sorta con riferimento ai danni continuativi, e sull’inammissibilità della prova orale richiesta in relazione ai pregiudizi patiti dall’appaltatore e non oggetto di tempestiva riserva. [D] Sull’applicabilità della disciplina delle riserve ai lavori effettuati dall’appaltatore extra-contratto. [E] Sull’obbligo dell’appaltatore, che pretenda il pagamento per le opere realizzate in esecuzione di un contratto d’appalto, di dimostrare l’entità e la consistenza delle opere stesse non potendo il giudice, in mancanza, determinare il corrispettivo ai sensi dell’art. 1657 c.c..
SENTENZA N. ****
[A] La s. corte di Cassazione ha precisato che: “In tema di appalto di opere pubbliche, l'art. 64 del r.d. n. 350 del 1895, secondo il quale, se l'appaltatore non sottoscrive il conto finale nel termine fissatogli, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nei modi prescritti nel registro di contabilità,...