Sull’onere probatorio posto in capo all’appaltatore in materia di tempestività dell’apposizione delle riserve e sull’obbligo dell’appaltatore di specificarne il contenuto, pena l’impossibilità di vedersi riconosciute le relative pretese.
SENTENZA N. ****
Invero, ai sensi dell’art. 190, comma 3, del DPR n.207 del 5 ottobre 2010, applicabile ratione temporis, le riserve iscritte nel registro di contabilità devono essere esplicitate a pena di decadenza nel termine di quindici giorni dall’apposizione della firma con riserva. A fronte dell’eccezione di decadenza dalla proposi...