[A] Sull’obbligo, posto in capo all’appaltatore, di controllare e correggere gli errori del progetto fornito dal committente. [B] Sui termini entro cui l’appaltatore è tenuto ad apporre la riserva nella contabilità a seguito dell’insorgenza di un fatto lesivo in materia di appalti pubblici, con particolare riguardo ai fatti produttivi di danno continuativo. [C] Sui presupposti necessari ai fini della risarcibilità del danno subito dalla stazione appaltante pubblica che, a seguito del mancato completamento dei lavori da parte dell’impresa appaltatrice, lamenti un danno futuro consistente nel costo per una nuova procedura, per una nuova progettazione e per la mancata produttività dell’opera nelle more dell’ultimazione dei lavori.
SENTENZA N. ****
[A] Si rammenta, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che “l'obbligo di diligenza qualificata gravante sull'appaltatore, ai sensi dell'art 1176 co. 2 c.c., si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla nat...