[A] Sugli effetti, in tema di giudicato, della pronuncia “in rito” in tema di appalti pubblici. [B] Sulla (im)possibilità di ritenere estinto il rapporto di rappresentanza in caso di cancellazione della capogruppo di un’A.T.I. dal registro delle imprese. [C] Sul rapporto di credito-debito che, nella vigenza del d.p.r. 554/1999, sorge tra le mandanti e la mandataria che abbia riscosso le somme dovute dalla p.a. per i corrispettivi di un appalto pubblico in tema di A.T.I.. [D] Sul quantum dovuto, in assenza di diversa previsione pattizia, alle mandatarie a titolo di quota del corrispettivo per i lavori eseguiti in relazione ad un appalto pubblico. [E] Sulla differente natura giuridica della disciplina della responsabilità per quote delle imprese in A.T.I. rispetto alla disciplina del diritto al corrispettivo per quote di lavori eseguiti dalle medesime imprese in tema di appalti pubblici.
SENTENZA N. ****
[A] La Corte di cassazione ha già avuto modo di affermare che “La pronuncia "in rito" dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale” (Ca...