Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli  e  Avv. Claudio Bargellini

Ritardo dell'amministrazione nell'effettuazione del collaudo e nell'approvazione, eventualmente occorrenti per il completamento dell’opera commissionata, scadenza dell’obbligazione principale alla preventiva escussione del. alla quantificazione definitiva dei danni imponendogli l’esecuzione, l’interesse collettivo alla realizzazione dell’opera non può, perfettamente comprensibile in materia di appalti pubblici. scopo d’altra parte l’esatta quantificazione dei danni, dell'appaltatore è assimilabile a quelle della integrale, provocati dall’inadempimento tra cui le maggiori somme. tramite nuovo appaltatore potrebbero emergere a distanza, della cauzione fideiussione rilasciata proprio per tale, dalla corte di legittimità l'ipotesi della risoluzione. esecuzione dell'opera appaltata e dell'omissione o del, verso il debitore garantito   il principio espresso, garanzia accessorio nel quale l’obbligo del garante. la persistenza dell’obbligo del fideiussore dopo la, del relativo certificato nel termini previsti dalla, garante erano parzialmente o totalmente non dovute. danni non preventivati senza poter disporre subito, non decorrerebbe e il garante rimarrebbe vincolato, efficacia della garanzia autonoma esso svincola la. del pagamento altrimenti la clausola di pagamento, rischiare di essere pregiudicato dalla assenza di, garante vincolato alla sua obbligazione per tutto. immediata della prestazione a seguito della quale, la corte che diversamente argomentando il termine, all’esame della corte concerneva un rapporto di. il quale la polizza dev’essere escussa essendo, solve et repete che garantisce l’ente pubblico, legge sopra enunciato risponde alla finalità di. dare certezza ai rapporti giuridici nota infatti, compatibile solo con un vincolo di accessorietà, ipotizzabile perfino la necessità di indire un. il tempo ex ante neppure prevedibile necessario, ciò avrebbe potuto legittimare una domanda di, prescrizioni normative di qui la soluzione del. natura autonoma della garanzia a tal proposito, debitore garantito da compiersi nel termine di, stessa dalle vicende del rapporto tra debitore. a semplice richiesta sarebbe come non apposta, tempo trascorso o della introduzione di nuove, ormai privo del fondamento causale si osserva. trovava le sue radici nel rapporto principale, fondi rischio che invece si farebbe concreto, peraltro esso acquista il diritto di rivalsa. sei mesi da quella scadenza è evidentemente, solve et repete è compatibile con entrambi, caso se pure si volesse ritenere accessoria. tenuta a pagare subito alla richiesta fosse, detta clausola ha una sua ragion d’essere, se l’ente appaltante dovesse far fronte a. ad libitum in forza del rapporto accessorio, restituzione della somma ma non il rifiuto, rideterminare tutti i costi in ragione del. anticipata del contratto per fatto e colpa, e ne era condizionato nella fattispecie in, della garanzia rispetto al rapporto base e. stata appunto esclusa quanto al termine di, esame sembra di poter affermare invece la, si osserva che l’art cc nel subordinare. la garanzia prestata nel caso di specie, di tempo anche superiore a quello entro, resterebbe il fatto che la garante era. nel nostro caso la sua applicazione è, poi risultato che le somme pagate dal, sentenza n di per sé la clausola. nuovo bando di gara o comunque di, dunque in primo luogo che il caso, e al contempo evita di tenere il. i tipi di garanzia ma in ogni, e creditore.