[A] Nella maggior parte dei casi non sussistono ragioni per negare che il processo si concluda con una pronuncia sull’aggiudicazione, e dunque ciò postula un pieno sindacato di legittimità sul giudizio di anomalia dell’offerta condotto dalla commissione. [B] Su una modifica della produttività operata dalla concorrente, rispetto ai parametri indicati nelle schede di analisi predisposte dall’ANAS. [C] La valutazione sull’anomalia dell’offerta della Commissione giudicatrice non opera sul piano della discrezionalità o dell’opportunità delle soluzioni a confronto, bensì origina da un presupposto meramente tecnico che, all’esito dell’istruttoria sulle censure dedotte, il giudice amministrativo può ritenere erroneo. [D] Le modeste divergenze di alcune voci di prezzo non possono considerarsi idonee a rendere inattendibile l'offerta complessiva del concorrente
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