Autore: francesco - Pubblicato il 22 settembre 2012
[A] Sull’entrata in vigore o meno dell’art. 3, comma 19, della legge 24.12.2007 n. 244 che ha introdotto il divieto di inserimento di clausole compromissorie in tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. [B] Sulle differenti responsabilità del progettista e del direttore dei lavori e sulla conseguente responsabilità della Stazione Appaltante in caso di validazione di un progetto deficitario. [C] Sulle responsabilità specifiche del direttore dei lavori nel caso si rendano necessarie varianti a causa di errori progettuali. [D] Sull’onere di diligenza posto a carico dell’Impresa laddove vi siano delle difformità tra lo stato effettivo dei luoghi al momento della consegna dei lavori e quello risultante dal progetto. [E] Sulle responsabilità del direttore dei lavori e della committente nel caso di rifiuto del primo alla richiesta di redazione di una perizia di variante avanzata dall’Impresa quale condizione per la ripresa dei lavori
...
PER CONTINUARE A LEGGERE ACCEDI CON UN ACCOUNT ESISTENTE