[A] Sui limiti del divieto, di cui all’art. 21 della l. 646/1982, di concedere in subappalto opere facenti parte dell’appalto pubblico, senza l’espressa autorizzazione della Stazione Appaltante. [B] Sul risarcimento del danno reputazionale subito da persona giuridica o ente collettivo derivante da inadempimenti connessi all’esecuzione di un appalto pubblico ed il relativo onere probatorio.
SENTENZA N. ****
1. Secondo la Cassazione, l’art. 21 della legge n. 646 del 1982, nel vietare a chiunque abbia in appalto "opere riguardanti la pubblica amministrazione" di concederle in subappalto a terzi "in tutto o in parte" "senza l'autorizzazione dell'autorità competente", si riferisce esclusivamente a quella particolare forma di contra...