[A] Sulla possibilità o meno del Giudice di rilevare d’ufficio la decadenza dell’azione per tardività della denuncia di rovina e difetti di cose immobili, ai sensi dell’art. 1669, co. 1 c.c.. [B] Sull’applicabilità dell’art. 1669 c.c. alle opere di ristrutturazione edilizia. [C] Sulla portata del concetto di “gravi difetti” di cui all’art. 1669 c.c.. [D] Sugli interessi legali e sulla rivalutazione delle somme liquidate a favore del Committente per l’eliminazione dei vizi e difformità dell’opera.
SENTENZA N. ****
1. In tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili destinate a lunga durata la decadenza dall'azione per tardività della denunzia, stabilita dall'art. 1669, comma 1 c.c., non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere eccepita dalla parte, trattandosi di decadenza posta a tutel...