[A] Sulle modalità di impugnazione di una sentenza già oggetto di appello principale proposto da altra parte del processo di primo grado. [B] Sulla natura solidale degli obblighi assunti dalle imprese riunite in ATI costituenda nei confronti della P.A. al fine della stipulazione di contratto pubblico d’Appalto nella vigenza del d.lgs.163/2006: in particolare, la previsione di cauzione a favore della P.A. ex art. 75 del d.lgs. 163/2006. [C] Sulla possibilità o meno per l’appaltatore di ottenere una riduzione dell’importo dovuto a titolo di cauzione, ex art. 75 del d.lgs. 163/2006, ai sensi dell’art. 1227 c.c.. [D] Sulla possibilità o meno per l’appaltatore di ottenere una riduzione dell’importo dovuto a titolo di cauzione, ex art. 75 del d.lgs. 163/2006, ai sensi dell’art. 1384 c.c.. [E] Sui termini e sulle modalità di proposizione delle domande c.d. “trasversali” di manleva/regresso formulate tra convenuti gli uni nei confronti degli altri. [F] Sulla posizione delle imprese riunite in RTI, solidalmente responsabili nei confronti della Stazione Appaltante, ai fini dell’individuazione delle percentuali di responabilità nei rapporti interni per la fase procedimentale/negoziale precedente alla conclusione del contratto pubblico: in particolare, quanto all’incidenza su ognuna di esse del peso economico della cauzione ex art. 75 del d-lgs. 163/2006. [G] Sulla configurabilità o meno del diritto di regresso delle imprese coobbligate (in quanto facenti parte del medesimo RTI) nei confronti dell’impresa che abbia cagionato l’annullamento dell’aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante per gli oneri economici sostenuti.
SENTENZA N. ****
1. Ai sensi dell’art. 333 c.p.c. le parti che hanno ricevuto la notificazione dell’impugnazione proposta da una controparte “debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo”. La norma, coerente con il disposto dell’art. 335 c.p.c. che impone la riunione, per la trat...