[A] Sull’interruzione del processo a seguito di morte, radiazione o sospensione dall’albo dell’unico difensore di una parte costituita in giudizio e sul termine di decorrenza del termine per la riassunzione per l’appaltatore. [B] Sul regime dell’onere della prova ai fini dell’affermazione della responsabilità contrattuale: in particolare in tema di appalti pubblici. [C] Sugli elementi necessari ai fini della richiesta del danno d’immagine da parte degli Enti pubblici, come conseguenza all’inadempimento contrattuale dell’Appaltatore
SENTENZA N. ****
1. Sul punto trova applicazione il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la morte, la radiazione o la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determina automaticamente l'interruzione del processo anche se il giudice e le altri parti non ne abbiano ...