ANAC, delibera 23 novembre 2016
Autore: claudio - Pubblicato il 3 gennaio 2017
[A] Sul divieto di modificazione soggettiva dei componenti dei raggruppamenti di imprese partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica, disposto dall'art. 37, comma 9, del d.lgs. n. 163 del 2006 e sulle eccezioni di cui ai commi 18 e 19 dello stesso articolo. [B] Sulle ipotesi in cui sulla base delle previsioni dell’art. 37, comma 19, in caso di fallimento di una mandante del RTI la SA non è tenuta ad annullare la gara, ma può proseguire il rapporto contrattuale con lo stesso aggiudicatario. [C] Sugli orientamenti dell'ANAC in materia di varianti in corso d'opera. [D] Sulle ipotesi di varianti in corso d'opera consentite dall'art. 132 del d.lgs. n. 163/2006. [E] Sulle varianti ammissibili in caso di appalto di servizi, secondo quanto previsto dagli artt. 114 del d.lgs. n. 163 del 2006 e dell'art. 311 del regolamento di attuazione, d.P.R. 207 del 2010
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