T.A.R. Lazio Roma, Sezione II Ter, 11 aprile 2011
Autore: francesco - Pubblicato il 1 maggio 2011
[A] La violazione della clausola di stand still, di cui all’articolo 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163 del 2006, in sé considerata, e cioè senza che concorrano vizi propri dell'aggiudicazione, non comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o l'inefficacia del contratto, potendo rilevare ai fini della valutazione delle responsabilità, anche risarcitorie. [B] Ai fini dell’applicazione delle sanzioni alternative ciò che rileva è unicamente il mancato rispetto del termine dilatorio. [C] Sull’applicazione o meno dello stand still agli affidamenti tramite cottimo fiduciario
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