[A] Nel passaggio dalla progettazione preliminare a quella definitiva è del tutto fisiologica l’introduzione di modificazioni in ordine ai lavori da realizzare senza che ciò implichi l’applicazione dell’art. 19 del d.p.r. 2001 n. 327 e quindi l’approvazione di una variante da riservare alla competenza del Consiglio. [B] Sul progetto definitivo privo dello “studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale” prescritto dall’art. 25 del d.p.r. 1999 n 554. [C] Sulla mancata verifica del progetto preliminare in violazione dell’art. 46 del d.p.r. 1999 n. 554
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