[A] Applicabilità del divieto di modificazione soggettiva anche ai consorzi costituiti. [B] Corretta delimitazione della portata del divieto di modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari rispetto al momento di presentazione dell’offerta, di cui all’art. 37, comma 9, del d.lgs. n. 163del 2006. [C] È assolutamente costante l’orientamento del Consiglio di Stato sulla applicabilità del divieto ai casi in cui la modificazione soggettiva non si caratterizzi per un recesso, ma per una ‘modifica di tipo additivo’
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