Autore: francesco - Pubblicato il 3 settembre 2010
La reiezione per infondatezza ex art. 109 r.d. n. 350 del 1895 delle riserve formulate dall'appaltatore senza alcun riferimento alla loro tardiva iscrizione nel registro di contabilità comporta tacita rinuncia dell'amministrazione committente a valersi della decadenza prevista dall'art. 54 del citato decreto
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