Autore: francesco - Pubblicato il 28 dicembre 2009
[A] Allorché l’ente intenda realizzare un’opera, non inserita nel piano triennale delle opere pubbliche, il cui costo complessivo è superiore a 100.000 euro, dovrà approvare, nel contempo, la correlativa variazione del piano delle opere pubbliche e del bilancio preventivo. [B] Il limite quantitativo dei 100.000 euro stabilito dal legislatore deve essere inteso riferito al costo complessivo dell’opera
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