Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 10 settembre 2009
Autore: francesco - Pubblicato il 20 ottobre 2009
[A] Nella concessione di servizi, a differenza dell’appalto di lavori, quando le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione, esse implicano che il prestatore si assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione. [B] È noto che taluni settori di attività, in particolare quelli riguardanti attività di pubblica utilità, come la distribuzione dell’acqua e lo smaltimento delle acque reflue, sono disciplinati da normative che possono avere per effetto di limitare i rischi economici che si corrono. [C] Per valutare il rischio proprio di una concessione di servizi non si deve tener conto dei rischi generali risultanti dalle modifiche normative intervenute nel corso dell’esecuzione del contratto
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