T.A.R. Campania Napoli, Sezione VIII, 17 settembre 2009
Autore: francesco - Pubblicato il 4 ottobre 2009
[A] Le varianti progettuali migliorative riguardanti le modalità esecutive dell'opera sono, in via di principio, ammissibili, purché non si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto. [B] Sul disciplinare di gara secondo il quale ciascun concorrente avrebbe dovuto dichiarare “specificamente di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163” senza citare la lettera “m-bis”, introdotta dall’art. 3, comma 1, lett. e, n. 2, del d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113. [C] Il metodo aggregativo-compensatore presuppone che l’interpolazione lineare venga effettuata ponendo la variabile al numeratore e la costante al denominatore. [D] La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è scrutinabile in sede giurisdizionale non oltre i limiti della logicità, equità e ragionevolezza. [E] Sul risarcimento de danno conseguente all’illegittima aggiudicazione di una gara quanto al danno emergente ed al lucro cessante
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